L’11 Aprile scorso CGIL Lombardia, dopo un confronto anche con la FLC, ha firmato
l'accordo sull'Apprendistato di III livello in base a quanto previsto dall'art.
45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81.
A differenza dell’apprendistato di I livello e professionalizzante, la regolamentazione
e la durata del periodo di apprendistato di III livello è rimessa alle Regioni
per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca.
Con tale accordo si è così evitato che l'attivazione dell'apprendistato di alta
formazione e di ricerca fosse rimessa solo ad apposite convenzioni stipulate dai
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti
tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
Anche sull’apprendistato di III livello, Regione Lombardia è partita in anticipo
rispetto ad altri territori. Infatti aveva in corso una sperimentazione ( conclusasi
lo scorso Dicembre) del contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 5, D.lgs.
167/2011 che ha visto l’approvazione di progetti di Master di I e II livello,
di Dottorato di ricerca e di percorsi per la Laurea.
Un accordo regionale similare era già stato firmato da CGIL Lombardia nel 2014.
In particolare al 31 dicembre 2015 sono stati attivati i seguenti contratti di
apprendistato di III livello: 235 master di I e II livello, 37 dottorati, 22 lauree
e 17 contratti di apprendistato di ricerca.
Numeri non rilevantissimi, ma che Regione Lombardia giudica positivi a tal punto
che, oltre a questa nuova opportunità creata dall’art. 45 del D.lgs 81, la Regione
ha stanziato 2,5 milioni di euro con la nuova DUL per prendere un Master indipendentemente
dall’età.
Ritornando all’accordo firmato, la CGIL, durante la trattativa, si è premurata
di apportare miglioramenti al testo originario proposto in prima battuta dalla
Regione.
Come intuibile, non tutti i "suggerimenti" CGIL sono stati accolti, ma alcuni,
importanti, sono stati recepiti, come la cancellazione dal testo del passaggio
"spinoso" che prevedeva che “ in assenza di recepimento della disciplina specifica
sull’apprendistato all’interno del CCNL si fa riferimento alla contrattazione
del settore di riferimento affine”.
Con questa cancellazione, pertanto, si rimanda esclusivamente a quanto previsto
dal D.lgs. 81/05, delegando la partita della retribuzione delle ore di formazione
interna ed esterna anche alla contrattazione collettiva (per la CGIL nazionale)
specifica di settore.
Oltre a ciò è stata accolta anche una richiesta d’integrazione che ha evitato il riconoscimento "spinto" del valore formativo in assetto lavorativo
della formazione interna che, nel testo originario, si dava per " scontato" a
prescindere dalla “mediazione” con il titolare dell’Istituzione formativa tramite
il Piano Formativo Individuale.
Tutto sommato, quindi, è stato trovato un punto di equilibrio accettabile per
i soggetti d'età compresa tra i 18 e i 29 anni che desiderano, in un contesto lavorativo, conseguire i seguenti titoli:
-Diploma di Istruzione Tecnica Superiore
-Lauree Triennali e Magistrali;
-Master di I e II Livello
-Dottorati;
-Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
-Attività di Ricerca;
-Accesso alle professioni ordinistiche.
La CGIL, infatti, dopo un confronto anche con la FLC CGIL della Lombardia, ha
ribadito di non essere contraria al potenziamento della laborialità se questa
amplia le possibilità di "imparare facendo", favorendo al contempo il successo
formativo e l'apprendimento delle competenze in un ambiente di lavoro che rispetta
standard idonei, precisi e vincolanti.
In allegato il testo dell'accordo non ancora completo delle firme di tutte le
componenti sociali e formativi che hanno aderito.
|